Albo pretorio
Da wikipedia:
Ogni comune deve avere un Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico per disposizione di legge o di regolamento. Vengono inoltre esposti all’Albo Pretorio gli atti destinati a singoli cittadini quando i destinatari risultano irreperibili al momento della consegna. Per alcuni atti la legge prevede il deposito degli stessi presso la Segreteria a disposizione del pubblico, con affissione all’Albo Pretorio del relativo avviso. La durata della pubblicazione varia per categorie di atti.
Legge 18 giugno 2009, n. 69
“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009 - Supplemento ordinario n. 95
Art. 32.
(Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea)
1. A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.
